Art. 19.
(Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati).

      1. Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle loro sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da consentire l'individualizzazione del trattamento.

 

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      2. L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento di risocializzazione nella comunità e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni agli istituti sono, inoltre, applicati i criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 53.
      3. È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e dagli internati, dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti di età maggiore, dei detenuti dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.
      4. È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
      5. Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.